Seleziona una pagina

Esportare abbigliamento e prodotti tessili nei Paesi dell’Unione Eurasiatica: cosa prevede il TR CU 017/2011

Il TR CU 017/2011 regolamento per esportare abbigliamento definisce i requisiti tecnici e di sicurezza necessari per immettere prodotti tessili e capi d’abbigliamento sul mercato dell’Unione Economica Eurasiatica (UEE), che comprende Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan.
Si tratta di un regolamento tecnico denominato “Sulla sicurezza dei prodotti dell’industria leggera”, volto a garantire che i prodotti rispettino standard rigorosi di sicurezza, qualità e conformità, tutelando i consumatori e assicurando trasparenza nel commercio internazionale.

 

Ambito di applicazione

Il TR CU 017/2011 regolamento per esportare abbigliamento si applica a:

  • Tessuti e materiali tessili (biancheria, abbigliamento, arredamento, materiali decorativi);

  • Capi d’abbigliamento e accessori in tessuto o maglieria;

  • Articoli in pelle, pelliccia o materiali sintetici leggeri;

  • Prodotti di galanteria tessile.

Sono esclusi dal campo di applicazione i prodotti su misura, i capi usati, gli articoli destinati a scopi medici o sportivi professionali e i costumi di scena.

Per consultare la versione ufficiale del documento puoi visitare il sito dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU), dove sono pubblicati tutti i regolamenti tecnici in vigore.

 

 

Requisiti di sicurezza dei prodotti tessili

Il TR CU 017/2011 regolamento per esportare abbigliamento stabilisce limiti stringenti per garantire la sicurezza chimica e biologica dei prodotti tessili.
In particolare:

  • Il contenuto di formaldeide non deve superare 75 μg/g per i capi a diretto contatto con la pelle e 300 μg/g per gli strati esterni;

  • I prodotti devono garantire igroscopicità e traspirabilità adeguate al tipo di capo (primo, secondo o terzo strato);

  • È vietata la presenza di sostanze tossiche come ftalati, benzene, toluene e metalli pesanti oltre i limiti stabiliti;

  • I materiali non devono emettere odori sgradevoli o composti volatili nocivi.

 

Classificazione dei capi

Il regolamento distingue tre categorie principali di abbigliamento:

  1. Primo strato – indumenti a contatto diretto con la pelle (biancheria intima, calze, magliette);

  2. Secondo strato – capi con contatto parziale (camicie, gonne, pantaloni);

  3. Terzo strato – indumenti esterni (giacche, cappotti, impermeabili).

Ogni categoria è soggetta a parametri di sicurezza e prestazione specifici, per garantire comfort, traspirabilità e tolleranza cutanea.

 

 

Marcatura e conformità EAC

Tutti i prodotti che rientrano nel TR CU 017/2011 regolamento per esportare abbigliamento devono ottenere una dichiarazione o certificazione di conformità EAC (Eurasian Conformity).
La marcatura EAC deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, sull’etichetta o sull’imballaggio, e deve contenere:

  • Nome e indirizzo del produttore o importatore;

  • Paese d’origine;

  • Nome del prodotto;

  • Composizione delle fibre;

  • Istruzioni di lavaggio e manutenzione;

  • Numero della dichiarazione o certificato di conformità.

La documentazione di conformità deve essere conservata per almeno cinque anni dalla data di fine produzione o commercializzazione del lotto.

Per ricevere supporto nella preparazione dei documenti e nel processo di certificazione, visita la pagina dedicata ai servizi di export e certificazione EAC di Parità Export.

Procedure di valutazione

Le aziende possono scegliere tra due modalità di valutazione della conformità:

  • Dichiarazione di conformità per serie di produzione, basata su prove di laboratorio e controlli di qualità interni;

  • Dichiarazione per singolo lotto, con test eseguiti su campioni rappresentativi del lotto importato.

Solo dopo la registrazione ufficiale e il rilascio della documentazione EAC è possibile immettere i prodotti sul mercato dei Paesi dell’Unione Eurasiatica.

Implicazioni per le aziende italiane

Per le imprese europee e in particolare per quelle italiane rispettare il TR CU 017/2011 regolamento per esportare abbigliamento è un passo imprescindibile per accedere ai mercati eurasiatici.
L’ottenimento della marcatura EAC:

  • Permette la libera circolazione dei prodotti nei cinque Paesi dell’UEE;

  • Costituisce una garanzia di qualità e sicurezza riconosciuta a livello internazionale;

  • Evita ritardi doganali, respingimenti e sanzioni amministrative.

Parità Export affianca le aziende italiane nella certificazione EAC, nella gestione della documentazione tecnica e nel rispetto dei requisiti del TR CU 017/2011, assicurando un percorso di export conforme e competitivo.

Conclusione

Il TR CU 017/2011 regolamento per esportare abbigliamento rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi desidera vendere tessili e capi d’abbigliamento nei mercati dell’Unione Eurasiatica.
Adeguarsi a questo standard tecnico non è solo un obbligo normativo, ma anche una strategia commerciale vincente, che rafforza l’immagine di qualità e sicurezza dei prodotti italiani.

 

Affidarsi a Parità Export significa contare su un partner esperto nelle procedure di certificazione EAC e nell’applicazione del TR CU 017/2011, in grado di garantire un export sicuro, rapido e conforme alle normative eurasiatiche.